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Sentenza della Cassazione
Fonte: Adnkronos del: 06 09 2007
Stop agli omeopati improvvisati. Lo intima la Cassazione che in una sentenza della Sesta sezione penale ricorda che "anche se i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato" devono comunque essere prescritti da chi e' medico. Diversamente, chiunque prescriva medicinali omeopatici senza essere in possesso del titolo di medico va incontro ad una sicura condanna penale per esercizio abusivo della professione medica (reato previsto dall'art. 348 c.p.), anche se i pazienti sono consapevoli che la persona a cui si sono affidati non ha conseguito alcuna laurea in medicina.